Regioni a statuto ordinario e speciale

Italia, perché l’autonomia differenziata “è” la Costituzione

Le iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto evidenziano grandi opportunità per le istituzioni nel loro complesso, oltre che per le singole Regioni interessate

Il tema del riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario si è imposto al centro del dibattito a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017: le prime due regioni in virtù del sì giunto dai cittadini nelle sedi di referendum consultivi effettuati sul territorio, la terza attraverso un’approvazione dell’Assemblea Legislativa.

Dopo aver sottoscritto tre accordi preliminari con il Governo nel febbraio 2018, su richiesta delle tre Regioni il negoziato è proseguito ampliando il quadro delle materie da trasferire rispetto a quello originariamente previsto. Nel frattempo, altri analoghi enti pubblici territoriali hanno intrapreso il percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia inaugurato storicamente dagli amministratori lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli.

Nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del 17 ottobre 2019, il Ministro per gli Affari Regionali ha evidenziato l’intenzione del Governo di ripartire dal lavoro svolto sinora e ha preannunciato la presentazione in Parlamento di un’iniziativa legislativa volta a definire una cornice normativa unitaria in cui potranno definirsi gli interventi di attuazione della Costituzione.

Il “regionalismo asimmetrico” cuore dell’articolo 116

L’articolo 116, terzo comma, della carta fondamentale della Repubblica Italiana, così come è fu aggiornata ai tempi moderni dal Parlamento sedici anni prima, prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”, in quanto consente ad alcune realtà di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (articolo 116, primo comma).

La Svizzera dà “garanzie, fiducia, autonomia e neutralità”

Il testo del passaggio fondamentale evocato da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per le loro istanze recita infatti testualmente: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119”.

Un federalismo ora esteso a molte e decisive materie

L’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono segnatamente: tutte le materie che l’articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente; un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso articolo 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

L’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Dall’introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del Titolo V prevista dalla Legge Costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001, il procedimento previsto per l’attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione.

Regioni a statuto speciale e ordinario
Regioni a statuto speciale e ordinario

Dal 2014 non soltanto Regioni “a statuto speciale”

Con la legge di stabilità per il 2014, il Parlamento ha approvato alcune disposizioni di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative alla fase iniziale del procedimento per il riconoscimento di forme di maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario, ovvero tutte con l’eccezione di Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

In particolare, la normativa ha previsto un termine di sessanta giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari Regionali ai fini dell’intesa (articolo 1, comma 571, Legge 147 del 27 dicembre 2013). Il termine imperativo decorre dalla data del ricevimento delle iniziative e l’obbligo di attivazione si traduce nel dare seguito all’impulso conseguente all’iniziativa regionale finalizzata all’intesa.

Tali disposizioni si collocano quindi “a monte” del procedimento delineato dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ferma restando, a tal fine, la fonte ivi prevista, costituita da una legge rinforzata, il cui contenuto è determinato in base ad un’intesa tra Regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere del Parlamento.

Su questi temi è stata svolta nel corso dell’anno 2017 un’indagine conoscitiva in seno alla Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, la quale si è conclusa con la definizione di un documento conclusivo che ne ripercorre i principali elementi.

Dalle singole autonomie più possibilità per il Paese

In particolare, la Commissione competente ha evidenziato come il percorso autonomistico delineato dall’articolo 116, terzo comma, miri ad arricchire i contenuti e completare l’autonomia ordinaria, nell’ambito del disegno delineato dal Titolo V della Parte II della Costituzione e come l’attivazione di forme e condizioni particolari di autonomia presenti significative opportunità per le istituzioni nel loro complesso, oltre che per la singola Regione interessata.

La valorizzazione delle identità, delle vocazioni e delle potenzialità regionali determinano infatti l’inserimento di elementi di dinamismo nell’intero sistema regionale e, in prospettiva, la possibilità di favorire una competizione virtuosa tra i territori.

Accordo preliminare tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna
Accordo preliminare tra il Governo e la Regione Lombardia
Accordo preliminare tra il Governo e la Regione Veneto

L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, non deve peraltro essere intesa in alcun modo come lesiva dell’unitarietà della Repubblica Italiana e del principio solidaristico che la contraddistingue. Uno dei punti più delicati del dibattito riguarda in effetti il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare il processo di rafforzamento dell’autonomia regionale.

Al riguardo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva è emersa come centrale l’esigenza del rispetto del principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche alla luce dell’articolo 81, della necessaria correlazione tra funzioni e risorse.

Logotipo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
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