Nuovo opuscolo sui rifugi per la popolazione

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), vista la crescita di interesse degli elvetici dallo scoppio della guerra in Ucraina ha pubblicato un nuovo opuscolo riassuntivo sui rifugi.

Sistema di filtrazione dell’aria rifugio antiatomico svizzero Photo by Oggi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La nuova pubblicazione dell’UFPP dal titolo «Il rifugio», disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese, fornisce una panoramica su questo elemento importante del dispositivo di sicurezza svizzero.

Un rifugio chiamato comunemente anche «rifugio antiatomico» è un impianto sotterraneo situato al piano cantina di un edificio atto a proteggere la popolazione dai conflitti armati, ma possono offrire una buona protezione anche in caso di catastrofi naturali o antropiche. La maggior parte della popolazione abita in edifici dotati di rifugi. Se l’edificio non dispone di un rifugio, è possibile usufruire dei rifugi pubblici nelle vicinanze. La costruzione e l’equipaggiamento dei rifugi sono standardizzati e disciplinati da istruzioni tecniche. I Cantoni sono responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei piani d’attribuzione. Tuttavia, l’attribuzione della popolazione ai rifugi viene resa nota pubblicamente solo nel caso in cui la situazione sul piano della politica di sicurezza lo richieda.

Rifugi antiatomici e gestione situazioni d’emergenza in Svizzera

L’Ufficio federale della protezione della popolazione ricorda che lo sgombero e l’arredamento dei rifugi avviene solo su ordine delle autorità qualora vi fosse una situazione reale di pericolo, come una guerra in un Paese limitrofo alla Svizzera, e che i rifugi devono poter essere sgomberati in cinque giorni.

Vista la situazione attuale in Ucraina, non è necessario preparare i rifugi a una permanenza. 

Protezione in caso di conflitto armato

I rifugi sono stati concepiti in primo luogo per proteggere la popolazione in caso di conflitto armato. Devono resistere agli effetti delle armi moderne, quindi soprattutto alle armi NBC e all’impatto ravvicinato delle armi convenzionali.

Un posto protetto per ogni abitante

In Svizzera vale il principio: «Un posto protetto per ogni abitante». Con circa nove milioni di posti protetti disponibili nei circa 370’000 rifugi pubblici e privati, possiamo vantare un grado di copertura di oltre il 100%, anche se sussistono delle differenze a livello cantonale e lacune locali.

Concezione dei rifugi

I rifugi sono costruiti ed equipaggiati in modo molto spartano al fine di contenere il più possibile i costi, lo spazio necessario e i lavori di manutenzione. Non si risparmia invece sulla funzione protettiva:

  • La resistenza meccanica del rifugio è garantita dall’involucro (pavimento, pareti e soffitto), realizzato in calcestruzzo. Anche le chiusure, ossia porte e coperchi blindati, sono fatti di cemento armato.
  • Ogni rifugio dispone di un’uscita d’emergenza (uscita di soccorso o cunicolo d’evasione) per poterlo abbandonare anche quando l’entrata non è più utilizzabile, ad esempio perché ostruita da macerie dovute al crollo di un edificio.
  • Per garantire l’afflusso di aria fresca, i rifugi sono dotati di un sistema di ventilazione. Questo comprende una presa d’aria, una valvola antiesplosione e un prefiltro, l’apparecchio di ventilazione, il filtro antigas nonché la valvola di sovrappressione e antiesplosione.
  • I rifugi di grandi dimensioni dispongono anche di una chiusa. Questa impedisce che l’aria esterna potenzialmente contaminata penetri all’interno del rifugio quando qualcuno entra o esce mentre la ventilazione è in funzione.

Rifugi di varie dimensioni

I rifugi sono standardizzati e realizzati con componenti omologati. Ve ne sono di varie tipologie, che differiscono tra loro per dimensioni e planimetria. Il numero di posti protetti disponibili in un rifugio dipende dalle sue dimensioni. Il più conosciuto è il rifugio privato situato nello scantinato di case mono- e plurifamiliari. Di regola vi trovano posto da cinque a cinquanta persone, a seconda delle dimensioni della casa o del complesso edilizio di cui fanno parte. Molti comuni dispongono inoltre di grandi rifugi pubblici, spesso situati sotto edifici scolastici o amministrativi, in cui possono trovare posto anche diverse centinaia di persone.

Un rifugio atomico privato
Un rifugio atomico privato

Equipaggiamento dei rifugi

I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. Oggi l’equipaggiamento di un rifugio comprende di regola letti e latrine a secco.

Ordine di occupare i rifugi

Le autorità seguono e valutano costantemente l’evoluzione della situazione sul fronte della politica di sicurezza. Se si delinea un conflitto in Svizzera o in un Paese limitrofo, si procede all’attribuzione preventiva dei rifugi alla popolazione. I rifugi devono poter essere preparati all’esercizio e all’impiego entro cinque giorni, in modo che rimanga sufficiente tempo per occuparli in modo ordinato.

Preparazione dei rifugi

Su ordine delle autorità i rifugi devono essere sgomberati e, eventualmente sotto la guida della protezione civile, arredati per l’occupazione. Di principio occorre sgomberare tutto il materiale ad eccezione delle installazioni tecniche (sistema di ventilazione, illuminazione). È vietato depositare materiale infiammabile nei locali adiacenti al rifugio (sia a lato che sopra). I locali interrati adiacenti al rifugio devono essere utilizzati per immagazzinare scorte e oggetti importanti per la sopravvivenza che non trovano posto nel rifugio.

Attribuzione dei posti protetti

I cantoni risp. i comuni sono tenuti a pianificare l’attribuzione della popolazione ai rifugi e di aggiornarla costantemente. L’attribuzione ai rifugi viene resa nota solo quando la situazione sul fronte della politica di sicurezza lo rende necessario. A tal fine si possono utilizzare vari canali: può ad esempio essere pubblicata su Internet, affissa all’albo comunale, inviata a mezzo posta e/o comunicata direttamente in loco (p.es. con il supporto della protezione civile). Su ordine delle autorità, la popolazione si reca nei rifugi arredati che le sono stati assegnati dal comune o dalla protezione civile.

Occupazione dei rifugi

Si distingue tra occupazione dei rifugi a titolo preventivo e occupazione in caso di pericolo imminente. Le scorte d’emergenza (in particolare bevande e alimenti a lunga conservazione) si possono in gran parte costituire preventivamente all’interno o nei pressi del rifugio. Nel rifugio vale il principio secondo cui la popolazione deve essere in grado di sostentarsi per diversi giorni senza aiuti esterni. In caso di pericolo, prima di lasciare l’abitazione occorre osservare i seguenti punti:

  • seguire le istruzioni delle autorità
  • preparare il bagaglio d’emergenza (incl. documenti personali)
  • preparare una radio FM a batterie e batterie di riserva
  • preparare gli alimenti (inclusi eventuali alimenti speciali e per neonati) e i medicinali
  • chiudere porte e finestre, spegnere gli apparecchi elettrici, chiudere il gas e spegnere eventuali fuochi (camini, candele, ecc.)
  • informare ed ev. aiutare gli altri abitanti della casa
  • trovare una sistemazione adeguata per gli animali domestici e mettere a loro disposizione acqua e cibo a sufficienza
  • su ordine delle autorità, chiudere la porta e il coperchio blindato e mettere in funzione l’apparecchio di ventilazione

Obbligo di costruire rifugi

L’obbligo di costruire rifugi rimane in vigore, sia per colmare le lacune locali dell’infrastruttura di protezione, sia per far fronte alla crescita demografica. Oggi si dà però la priorità alla salvaguardia del valore dell’infrastruttura esistente, ossia alla manutenzione e al rimodernamento.

Costruzione di nuovi rifugi

Nei Comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, al momento della costruzione di nuove abitazioni i proprietari devono realizzare ed equipaggiare rifugi e provvedere alla loro manutenzione. Di regola, si devono realizzare rifugi solo negli edifici più grandi (a partire da 38 locali, risp. 25 posti protetti). Eccezioni sono possibili nei Comuni con meno di mille abitanti. Nelle zone in cui non ci sono abbastanza posti protetti, i Comuni sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi pubblici e provvedere alla loro manutenzione. Se al momento della costruzione di un’abitazione non viene realizzato un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

Competenze e finanziamento

I cantoni sono responsabili della gestione della costruzione dei rifugi. La Confederazione emana le relative prescrizioni. I proprietari di immobili si assumono i costi per la costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione dei rifugi. I rifugi pubblici dei comuni vengono finanziati con i contributi sostitutivi. Questi possono essere utilizzati anche per il rimodernamento dei rifugi privati e per il controllo periodico dei rifugi.

Uso quotidiano dei rifugi

In tempi normali il rifugio può essere utilizzato come magazzino, cantina, locale hobby, sala giochi, archivio, ecc. Per questi utilizzi estranei alla protezione civile è imperativo rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, installazioni elettriche, protezione antincendio, ecc. Non è inoltre consentito apportare modifiche all’involucro di protezione (pavimento, pareti, soffitto), alle porte e ai coperchi blindati e al sistema di ventilazione. I progetti relativi ad adeguamenti architettonici e a modifiche alla struttura e ai sistemi tecnici devono essere sottoposti alle competenti autorità per autorizzazione.

Obbligo di manutenzione

Il/la proprietario/a è tenuto/a a provvedere alla manutenzione del rifugio e a garantire l’accesso alle sue installazioni tecniche, in particolare per il controllo periodico effettuato dalle autorità almeno una volta ogni dieci anni. Semplici lavori di manutenzione dei rifugi che devono eseguire i proprietari sono ad esempio la pulizia del rifugio e dell’uscita di soccorso. I lavori di manutenzione alle installazioni tecniche, che sono più complessi e da eseguire con minor frequenza, vanno affidati a specialisti.

L’opuscolo nelle varie lingue

Il rifugio (italiano)

Der Schutzraum (deutsch)

L’abri (Français)

Schelters (english)