Lo statuto di Swiss Federalism, denominazione, scopo e sede dell'associazione

Come ogni associazione che si rispetti, anche Swiss Federalism segue le norme della Confederazione Elvetica riguardanti la costituzione e la gestione ordinaria e straordinaria di una associazione culturale senza fini di lucro.

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione Swiss Federalism è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L’associazione ha per scopo:

  1. promuovere a livello internazionale il federalismo elvetico e i suoi benefici sull’economia e la società nel suo complesso
  2. tutelare e promuovere la lingua italiana oltre Gottardo come lingua minoritaria in Svizzera
  3. sostenere la piccola e media impresa svizzera

Art. 3

L’associazione ha sede a Gommiswald SG. La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea generale
  • il Comitato direttivo

Art. 5

I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione e all’occorrenza da sussidi pubblici. L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

I membri della Direzione sono esentati dal versamento del contributo

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2. Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell’associazione può diventare socio. Su proposta della Direzione, l’Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell’associazione.

Se i mezzi lo consentono, l’associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all’associazione.

Art. 7

L’associazione è composta da:

  • membri fondatori
  • membri individuali
  • membri collettivi

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei nuovi membri e ne informa l’Assemblea generale.

Art. 9

L’adesione cessa – nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso. – nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.

b) esclusione «per validi motivi».

L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all’Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l’esclusione dall’associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L’Assemblea generale ha le seguenti competenze:

  • adotta e modifica lo Statuto
  • nomina membri aggiuntivi del Comitato direttivo
  • decide la linea di lavoro e dirige le attività dell’associazione
  • stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
  • si pronuncia sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L’Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell’Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni 5 anni su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L’ordine del giorno dell’Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

  • il rapporto del Comitato direttivo sull’attività dell’associazione durante l’anno passato
  • uno scambio di vedute/decisioni sull’andamento dell’associazione
  • l’elezione dei membri del Comitato direttivo
  • le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L’Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell’associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell’Assemblea generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto dai 2 soci fondatori. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono.

Art. 22

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

  • prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
  • convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
  • prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
  • garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell’associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna ad essa.

Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.