Nuove aliquote IVA in vigore in Svizzera

Dal 1° gennaio 2024 in Svizzera sono entrate in vigore le nuove aliquote di imposta approvate con la votazione del 25 settembre 2022

Cash-register Image by Photo Mix from Pixabay
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Con il nuovo anno, nella Confederazione Elvetica verranno applicate le seguenti aliquote IVA:

Aliquota normale: 8,1 %

Tutte le prestazioni imponibili che non sono imponibili all’aliquota speciale o all’aliquota ridotta, vanno imposte all’aliquota normale.

Aliquota ridotta: 2,6 %

L’imposta è riscossa all’aliquota ridotta del 2,6 % sulla controprestazione (e l’importazione) per i beni seguenti:
  • acqua trasportata in condotte (eccezione: il trattamento delle acque di scarico [prestazione di servizi] è imponibile all’aliquota normale);
  • derrate alimentari e additivi;
  • bestiame, pollame;
  • pesci e altri animali per scopi alimentari cereali;
  • sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
  • alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento;
  • concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura
  • medicinali (art. 49 OIVA); 
  • giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario (art. 50–51 OIVA; carattere pubblicitario: art. 52 OIVA);
L’aliquota ridotta è inoltre applicabile a:
  • giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario (art. 51a e 52 OIVA);
  • prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (p. es. pubblicità);
  • prestazioni nel settore dell’agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione di prodotti naturali, imponibili all’aliquota ridotta (p. es. seminare, arare, erpicare, concimare, spruzzare piante da frutta, viti o verdure) che servono a loro volta principalmente all’alimentazione umana o come alimenti e strame per animali, nonché alla lavorazione di simili prodotti del suolo (p. es. fienagione, mietitura e raccolta di verdure, ortaggi e frutti);
  • prestazioni (cifre d’affari) escluse dall’imposta giusta l’articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16 LIVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione in conformità dell’articolo 22 LIVA.
In caso di opzione, gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori impongono le forniture dei prodotti della propria azienda all’aliquota d’imposta determinante. Lo stesso vale per i commercianti di bestiame per le vendite di bestiame e per i centri di raccolta di latte per le forniture di latte alle aziende di trasformazione.

Aliquota speciale per il settore alberghiero: 3,8 %

L’aliquota speciale del 3,8 % per le prestazioni del settore alberghiero è applicabile alle prestazioni d’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.Fonte: AFC ch

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