Legge antidissimulazione del viso: la palla passa ai Cantoni
L’Ufficio Federale di Giustizia aiuterà gli Stati, che hanno due anni di tempo, a redigere a livello locale la norma attuativa dell’articolo 10a Costituzione
Accogliendo il nuovo articolo costituzionale sul divieto di dissimulare il viso, i votanti svizzeri hanno conferito agli Stati l’incarico vincolante di attuare entro due anni la nuova disposizione nel rispettivo diritto cantonale.
L’Ufficio Federale di Giustizia è pronto a sostenerli in questo compito.
Il popolo e i Cantoni svizzeri liquidano il burqa e il niqab
I tre argomenti in votazione in Svizzera il 7 marzo 2021
Il 7 marzo 2021 il Popolo e i Cantoni hanno infatti approvato l’iniziativa popolare “Sì al divieto di dissimulare il proprio viso”, con il 51,2 per cento dei consensi.
In Svizzera sarà pertanto vietato velarsi integralmente nello spazio pubblico.
La nuova disposizione costituzionale non è tuttavia applicabile direttamente, ma va attuata attraverso la legge.
Sempre ai Cantoni la disciplina dello spazio pubblico
L’attuazione del divieto incombe in primo luogo ai Cantoni, competenti per disciplinare lo spazio pubblico in virtù della suddivisione delle competenze prevista dalla Costituzione.
Questo principio, conforme al sistema federale svizzero (articolo 3 Costituzione), non cambia minimamente con il nuovo articolo 10 a. In assenza di una base costituzionale, il Consiglio Federale non è effettivamente autorizzato a emanare una legge federale che vieti di dissimulare il viso nell’intero spazio pubblico.
L’Ufficio Federale di Giustizia è a disposizione dei 26
L’Ufficio Federale di Giustizia esaminerà comunque la necessità di legiferare nella sfera di competenza della Confederazione, ad esempio nel settore dei trasporti pubblici.
La nuova disposizione costituzionale impone ai Cantoni di concretare il divieto nel proprio diritto entro due anni.
Se i Cantoni desiderano un coordinamento materiale in merito, ad esempio sotto forma di una legge modello, possono contare sul sostegno dell’UFG.