Così Berna intende moderare le riserve delle casse malati
Nel 2020 le assicurazioni sanitarie avevano in pancia 11,3 miliardi di franchi, il 203 per cento del minimo, destinati a ridursi a favore di chi versa i premi
Le riserve delle assicurazioni malattie devono essere ridotte a vantaggio degli assicurati svizzeri.
Nella seduta del 14 aprile 2021, il Consiglio Federale ha adottato la revisione dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal), che precisa le condizioni per la riduzione volontaria delle riserve e il rimborso dei premi incassati in eccesso dagli assicuratori.
Sarà inoltre abbassata la soglia minima autorizzata per ridurre le riserve nell’assicurazione malattie obbligatoria. La revisione dell’ordinanza entrerà in vigore il primo giugno 2021 e si applicherà per la prima volta all’approvazione dei premi per il 2022.
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Attualmente le riserve degli assicuratori-malattie sono nettamente superiori al minimo richiesto per legge. Nel 2020 ammontavano a 11,3 miliardi di franchi, ossia al 203 per cento del minimo richiesto.
Il Consiglio Federale ritiene che queste riserve troppo elevate debbano essere ridotte a vantaggio degli assicurati.
Gli assicuratori sono inoltre incoraggiati a calcolare premi il più possibile vicini ai costi previsti e a procedere a una riduzione delle riserve se questi ultimi lo consentono.
Condizioni semplificate attraverso due diversi meccanismi
La Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) e l’OVAMal prevedono due meccanismi per correggere a posteriori le differenze eccessive tra i premi incassati e i costi effettivi: la riduzione volontaria delle riserve e il rimborso dei premi incassati in eccesso.
La riduzione volontaria delle riserve va a vantaggio di tutti gli assicurati dell’assicuratore interessato.
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Il rimborso dei premi incassati in eccesso è concesso unicamente agli assicurati dei Cantoni in cui i premi hanno di gran lunga ecceduto i costi.
La revisione dell’OVAMal prevede di semplificare le condizioni alle quali un assicuratore può ricorrere a una riduzione volontaria delle riserve e di abbassare il limite a partire dal quale questa è possibile.
Attualmente gli assicuratori devono disporre in ogni caso di riserve superiori del 150 per cento all’ammontare minimo prescritto dall’ordinanza. Con la revisione, questo limite corrisponderà invece all’ammontare minimo di 100 per cento.
Il apporto tra i costi e le entrate verrà meglio esplicitato
Con la revisione dell’ordinanza, il Consiglio Federale precisa anche le condizioni di rimborso dei premi incassati in eccesso, definendo il rapporto tra i costi e le entrate provenienti dai premi che un assicuratore dovrà presentare per vedere approvata la sua domanda.
Altro obiettivo della modifica dell’OVAMal è evitare che gli assicuratori utilizzino i due strumenti correttivi a fini commerciali, per acquisire nuovi assicurati.
La revisione dell’ordinanza rafforza inoltre la certezza del diritto definendo nell’ordinanza, invece che in una circolare dell’UFSP, le condizioni necessarie a una riduzione volontaria delle riserve.